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mercoledì 11 settembre 2013

PORCATE del DDL costituzionale derogatorio dell'art.138

A voi un sunto delle PORCATE del DDL costituzionale derogatorio dell'art.138.

UFFICIO DI PRESIDENZA
- i due presidenti delle commissioni affari costituzionali, membri di diritto ed espressione della maggioranza, non sono ricompresi nel limite numerico dei 40 membri del Comitato Parlamentare, rafforzando ulteriormente la rappresentanza della maggioranza.
- I membri dell’ufficio di presidenza non sono scelti assicurando la presenza di tutti i gruppi parlamentari, i quali vi potranno partecipare solo in sede di programmazione dei lavori, calpestando la rappresentanza dell’opposizione.

SOSTITUZIONE MEMBRI
- I senatori e i deputati non possono essere sostituti dai propri colleghi in nessun caso, sia per un impedimento temporaneo, sia in caso di morte o decadenza, sia nel caso di passaggio ad un altro gruppo.

PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI AI REGOLARI LAVORI PARLAMENTARI
- Non è tutelata la presenza dei membri del Comitato ai regolari lavori parlamentari, neppure nel caso in cui siano previste votazioni nelle rispettive Assemblee. Semplicemente si è stabilito che non vengano computati ai fini del numero legale.

SCELTA MEMBRI
- I membri saranno a scelti in base a criteri divergenti, quali la consistenza dei gruppi parlamentari di Camera e Senato (con le relative distorsioni del Porcellum) e i voti ottenuti alle elezioni. Quantomeno il computo del premio di maggioranza dovrebbe essere eliminato.
- Non ci sono limiti alla scelta dei membri del Comitato da parte dei gruppi, quando, vista la delicatezza della materia, sarebbe opportuno inserire almeno i limiti previsti per la nomina dei membri della Commissione Antimafia.
- Si prevede la rappresentanza paritaria di Senatori e Deputati, sovrarappresentando di fatto i primi ai danni dei secondi.

COMPETENZA DEL COMITATO
- Il Comitato ha la possibilità di incidere in pratica su qualsiasi articolo della carta Costituzionale, purché “collegato” in qualche maniera ai titoli I, II, III e V della parte II. Anche per questo non vi è alcuna certezza che il Titolo IV relativo alla Magistratura sarà escluso dalle attenzioni del Comitato, così come tutta la Parte I delle Costituzione relativo ai principi fondamentali.
- Si va ad incidere sulla figura del Presidente della Repubblica, unica istituzione che dovrebbe teoricamente tutelare i principi democratici del nostro ordinamento.

PUBBLICITA’ DEI LAVORI
- Non vi è prevista la possibilità di contribuire ai lavori del Comitato, ad esempio tramite il web con una relativa discussione aperta a tutti i cittadini.
- La partecipazione pubblica ai lavori del comitato sembra essere preclusa ai comuni cittadini, così come alle autonomie territoriali, istituzioni fondamentali di qualsiasi ordinamento democratico sono escluse.
- Le sedute del Comitato non avranno garanzia di totale pubblicità in quanto non è stato approvato l' emendamento e non si è voluto prevedere nessuna forma di trasmissione diretta via web, canali satellitari, o radio, né assicurare tramite una apposita norma la redazione di resoconti stenografici.
- Gli altri parlamentari della Repubblica non possono partecipare ad alcun titolo, anche se primi firmatari di emendamenti, ai lavori del Comitato.
- Non è fatto alcun obbligo informativo ai cittadini da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO
- Possibilità di autoregolamentazione, in pratica senza limiti e quindi anche in deroga ai regolamenti parlamentari e alle garanzie da essi previste. Inoltre, queste regole si adottano a maggioranza assoluta, dunque secondo la volontà esclusiva della maggioranza di governo.
- L’obbligo di pervenire ad una votazione su un determinato tema, anche nel caso non siano condivisi.
- I lavori parlamentari hanno una durata massima di 18 mesi, ed entro tale termini hanno l’obbligo di terminare i propri lavori, colpendo gravemente la qualità dei risultati e della stessa discussione democratica all’interno del Comitato.
- L’intervallo tra la prima e la seconda deliberazione delle Camere, fissato in tre mesi dall’articolo 138 delle Costituzione, viene ridotto arbitrariamente della metà, 45 giorni.
- Non è possibile svolgere indagini conoscitive, audizioni e consultazioni di esperti al fine di favorire i lavori del Comitato.
- Non sono previste questioni pregiudiziali e questioni sospensive. Nonostante la delicatezza della materia, non vi sono norme che proibiscano votazioni riassuntive o per principi.
- Vi è una sperequazione tra parlamentari e governo in termini di emendabilità, in netto favori del secondo: mentre i primi possono presentare emendamenti fino a 5 giorni prima della discussione generale, il governo può esercitare questo potere fino a 72 ore dalla seduta in cui è previsto l'inizio della "votazione" degli articoli cui si riferiscono.
- Nel corso dell’esame in assemblea, mentre i parlamentari possono solo ripresentare gli emendamenti già respinti dal Comitato, per il governo non sono previsti limiti di emendabilità. Ai singoli parlamentari viene persino tolto il diritto di proporre subemendamenti agli emendamenti prodotti da Comitato e Governo.
- Non è possibile, nell’interesse della discussione, rinviare singoli articoli ed emendamenti in Comitato 
- È stabilita la possibilità di passare all’esame della legge elettorale, nonostante questa non sia materia costituzionale.
Ecco siccome si parla tanto in quest' aula di riforme e invece non si dice che si sta semplicemente discutendo sul COME modificare la Costituzione, ecco presidente probabilmente bisognava ricordare che il COME modificare la Costituzione è già stato previsto dai nostri padri costituenti ed è l' articolo 138 sarebbe bastato non derogare ed invece ho appena letto quello che può essere definito un manuale della dittatura parte prima.