UFFICIO DI PRESIDENZA
- i due presidenti delle commissioni affari costituzionali, membri di
diritto ed espressione della maggioranza, non sono ricompresi nel limite
numerico dei 40 membri del Comitato Parlamentare, rafforzando
ulteriormente la rappresentanza della maggioranza.
- I membri
dell’ufficio di presidenza non sono scelti assicurando la presenza di
tutti i gruppi parlamentari, i quali vi potranno partecipare solo in
sede di programmazione dei lavori, calpestando la rappresentanza
dell’opposizione.

SOSTITUZIONE MEMBRI
- I senatori e i
deputati non possono essere sostituti dai propri colleghi in nessun
caso, sia per un impedimento temporaneo, sia in caso di morte o
decadenza, sia nel caso di passaggio ad un altro gruppo.
PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI AI REGOLARI LAVORI PARLAMENTARI
- Non è tutelata la presenza dei membri del Comitato ai regolari lavori
parlamentari, neppure nel caso in cui siano previste votazioni nelle
rispettive Assemblee. Semplicemente si è stabilito che non vengano
computati ai fini del numero legale.
SCELTA MEMBRI
- I
membri saranno a scelti in base a criteri divergenti, quali la
consistenza dei gruppi parlamentari di Camera e Senato (con le relative
distorsioni del Porcellum) e i voti ottenuti alle elezioni. Quantomeno
il computo del premio di maggioranza dovrebbe essere eliminato.
-
Non ci sono limiti alla scelta dei membri del Comitato da parte dei
gruppi, quando, vista la delicatezza della materia, sarebbe opportuno
inserire almeno i limiti previsti per la nomina dei membri della
Commissione Antimafia.
- Si prevede la rappresentanza paritaria di Senatori e Deputati, sovrarappresentando di fatto i primi ai danni dei secondi.
COMPETENZA DEL COMITATO
- Il Comitato ha la possibilità di incidere in pratica su qualsiasi
articolo della carta Costituzionale, purché “collegato” in qualche
maniera ai titoli I, II, III e V della parte II. Anche per questo non vi
è alcuna certezza che il Titolo IV relativo alla Magistratura sarà
escluso dalle attenzioni del Comitato, così come tutta la Parte I delle
Costituzione relativo ai principi fondamentali.
- Si va ad incidere
sulla figura del Presidente della Repubblica, unica istituzione che
dovrebbe teoricamente tutelare i principi democratici del nostro
ordinamento.
PUBBLICITA’ DEI LAVORI
- Non vi è prevista la
possibilità di contribuire ai lavori del Comitato, ad esempio tramite il
web con una relativa discussione aperta a tutti i cittadini.
- La
partecipazione pubblica ai lavori del comitato sembra essere preclusa ai
comuni cittadini, così come alle autonomie territoriali, istituzioni
fondamentali di qualsiasi ordinamento democratico sono escluse.
- Le
sedute del Comitato non avranno garanzia di totale pubblicità in quanto
non è stato approvato l' emendamento e non si è voluto prevedere
nessuna forma di trasmissione diretta via web, canali satellitari, o
radio, né assicurare tramite una apposita norma la redazione di
resoconti stenografici.
- Gli altri parlamentari della Repubblica
non possono partecipare ad alcun titolo, anche se primi firmatari di
emendamenti, ai lavori del Comitato.
- Non è fatto alcun obbligo
informativo ai cittadini da parte della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo.
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO
- Possibilità di autoregolamentazione, in pratica senza limiti e quindi
anche in deroga ai regolamenti parlamentari e alle garanzie da essi
previste. Inoltre, queste regole si adottano a maggioranza assoluta,
dunque secondo la volontà esclusiva della maggioranza di governo.
- L’obbligo di pervenire ad una votazione su un determinato tema, anche nel caso non siano condivisi.
- I lavori parlamentari hanno una durata massima di 18 mesi, ed entro
tale termini hanno l’obbligo di terminare i propri lavori, colpendo
gravemente la qualità dei risultati e della stessa discussione
democratica all’interno del Comitato.
- L’intervallo tra la prima e
la seconda deliberazione delle Camere, fissato in tre mesi dall’articolo
138 delle Costituzione, viene ridotto arbitrariamente della metà, 45
giorni.
- Non è possibile svolgere indagini conoscitive, audizioni e
consultazioni di esperti al fine di favorire i lavori del Comitato.
- Non sono previste questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
Nonostante la delicatezza della materia, non vi sono norme che
proibiscano votazioni riassuntive o per principi.
- Vi è una
sperequazione tra parlamentari e governo in termini di emendabilità, in
netto favori del secondo: mentre i primi possono presentare emendamenti
fino a 5 giorni prima della discussione generale, il governo può
esercitare questo potere fino a 72 ore dalla seduta in cui è previsto
l'inizio della "votazione" degli articoli cui si riferiscono.
- Nel
corso dell’esame in assemblea, mentre i parlamentari possono solo
ripresentare gli emendamenti già respinti dal Comitato, per il governo
non sono previsti limiti di emendabilità. Ai singoli parlamentari viene
persino tolto il diritto di proporre subemendamenti agli emendamenti
prodotti da Comitato e Governo.
- Non è possibile, nell’interesse della discussione, rinviare singoli articoli ed emendamenti in Comitato
- È stabilita la possibilità di passare all’esame della legge elettorale, nonostante questa non sia materia costituzionale.
Ecco siccome si parla tanto in quest' aula di riforme e invece non si
dice che si sta semplicemente discutendo sul COME modificare la
Costituzione, ecco presidente probabilmente bisognava ricordare che il
COME modificare la Costituzione è già stato previsto dai nostri padri
costituenti ed è l' articolo 138 sarebbe bastato non derogare ed invece
ho appena letto quello che può essere definito un manuale della
dittatura parte prima.