La Camera ha approvato, lo scorso 17 ottobre, la proposta di legge n. 925 Costa (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante). Il provvedimento è ora all’esame del Senato (S1119). Ecco, in sintesi, le principali novità della proposta di legge sulla diffamazione approvata dalla Camera:
STOP CARCERE. Niente più carcere per chi diffama a mezzo
stampa, ma esclusivamente una multa che va dai 5mila ai 10mila euro. Se
il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20mila a
60mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della
sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a
sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come
causa di non punibilità.
RETTIFICA SENZA COMMENTO. Le rettifiche delle persone offese
devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando
espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo diffamatorio.
Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. In
caso di violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da
8mila a 16mila euro.
TESTATE ONLINE. Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiofoniche.
RISARCIMENTO DANNO. Nella diffamazione a mezzo stampa il danno
sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della
gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione
civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.
RESPONSABILITA’ DIRETTORE. Fuori dei casi di concorso con
l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più ‘a
titolo di colpa’ ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso
controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E’
comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa
vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni
di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un
giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.
QUERELE INFONDATE. In caso di querela temeraria, il querelante
può essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euro
in favore delle casse delle ammende.
SEGRETO PROFESSIONALE. Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.
INGIURIA/DIFFAMAZIONE. Anche per l’ingiuria e la diffamazione
tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila
euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche
alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata
se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi
aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario.