Cerca nel blog

martedì 14 gennaio 2014

Whistleblowing: dal M5S la prima proposta di legge italiana @GiuliaSarti86

Whistleblowing: dal M5S la prima proposta di legge italiana
Whistleblowing: dal M5S la prima proposta

Whistleblowing: dal M5S la prima proposta di legge italiana


Non solo proteggere, ma addirittura incentivare chi denuncia i reati a danno dello Stato per abbattere corruzione e stimolare la trasparenza. È questo il nocciolo della prima proposta di legge italiana sulwhistleblowing che sarà presentata domani alle 11:00 nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini a Roma.
La proposta (qui il testo), messa a punto dalla collega Francesca Businarolo, è una rarità nel panorama italiano sia per i contenuti che perché nata come iniziativa parlamentare
Domani è un gran giorno, verrà presentata la proposta di legge alla Camera e si discuterà di uno strumento che potrebbe cambiare radicalmente il nostro Paese.
Il nocciolo della proposta, redatta con il sostegno di Transparency International Italia, riprende i punti fondamentali della legislazione dei paesi anglosassoni come il Whistleblower Protection Act statunitense e il Whistleblowers’ Charter alla base del Public Interest Disclosure Act  britannico, integrandoli con il nostro codice Penale. Il problema più rilevante in Italia è che non esiste alcun incentivo e alcuna tutela per chi denuncia un illecito. Gli attuali obblighi di segnalazione di reati esistenti non si rivelano sempre efficaci nell’incentivare segnalazioni di reati e non vengono perseguiti né sanzionati nella prassi. Se non viene denunciato un reato, questo non viene scoperto: di conseguenza non ne è perseguito né l’autore, né a maggior ragione il mancato segnalante.
1) Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o sono in grado di causare danno all’ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (azionisti, pazienti, consumatori, cittadini).
2) Uno dei maggiori punti di debolezza di chi commette illeciti penali, come la frode fiscale e la corruzione, è che spesso è necessario il coinvolgimento (anche involontario) di più persone. In questo senso, il whistleblowing rappresenta lo strumento meno costoso e più efficace per sfruttare questa debolezza, insita soprattutto negli enti, pubblici e privati, che commettono illeciti.
3) Il whistleblowing non è paragonabile alla delazione perché il whistleblowing permette la tutela di interessi pubblici (non degli interessi di un’ideologia), l’identità di chi denuncia è tendenzialmente conosciuta e le denunce vengono verificate. Il fatto che vengano tutelati interessi pubblici (e non quelli di un’ideologia) è garantito dalla nostra Costituzione che impedirebbe l’utilizzo del whistleblowing per fini contrari ad essa.
4) Non esiste una traduzione del termine whistleblowing perchè la denuncia di un illecito non è diffusa nella nostra cultura. Al momento qualsiasi tentativo di traduzione rischia solo di confondere sul suo reale significato.
5) Oggi chi ha il coraggio di denunciare viene perseguitato, perde soldi e tempo, in alcuni casi perde la propria famiglia, la propria vita. Per questo motivo, ad esempio, l’obbligo di denuncia per i dipendenti pubblici, esclusi quelli il cui compito sia proprio quello di controllare o investigare le condotte illecite, non ha senso.
6) Nel momento in cui la denuncia di un illecito sia idonea a tutelare un interesse pubblico (ipotizziamo il caso di una denuncia relativa alla commercializzazione di farmaci dei quali non vengono resi noti i probabili gravi effetti collaterali), il whistleblowing costituisce un atto moralmente giusto anche se la persona che segnala l’illecito lo fa per l’incentivo economico, per vendetta, per eliminare un concorrente o, più verosimilmente, per non trovarsi complice degli illeciti scoperti.
7) Al legislatore non dovrebbero interessare i motivi alla base della denuncia, ma soltanto che la segnalazione relativa a condotte illecite sia vera e corretta in base ad un ragionevole convincimento. Dovrebbero esserci sanzioni sia in caso di segnalazioni palesemente false che in caso di cause legalipalesemente infondate instaurate dal datore di lavoro.
8) Ricompensare chi denuncia illeciti funziona. Negli Stati Uniti chi denuncia riceve fino al 30% di quanto il governo recupera tramite la sanzione irrogata al condannato o l’accordo intervenuto con il soggetto denunciato. Fondamentale è ovviamente limitare le segnalazioni infondate.
9) Negli Stati Uniti per ottenere la ricompensa la denuncia anonima vera e propria non è ammessa. Al fine di mantenere alto il livello di confidenzialità, il modulo di segnalazione può anche essere completato in forma anonima, ma in questo caso deve essere inoltrato tramite un avvocato, il quale verifica l’identità delwhistleblower richiedendo la consegna, a lui soltanto, anche del modulo firmato. Le denunce anonime vere e proprie sono indagate solo se circostanziate e dettagliate.
10) Negli Stati Uniti nell’ambito economico-finanziario la segnalazione viene ricompensata solo se permette di recuperare tramite sanzione o accordo almeno 1 milione di dollari. Tale limite minimo è funzionale a permettere un’efficiente allocazione delle limitate risorse delle autorità verso le condotte illecite più rilevanti.
11) In tutti i Paesi del mondo i whistleblower hanno inizialmente subito sempre ed esclusivamenteritorsioni e licenziamenti, il motivo è semplice: sono generalmente molto fastidiosi per chi è al potere. Dire che la mancata introduzione del whistleblowing in Italia è dovuta alla mentalità del popolo italiano è una scusa. Con incentivi economici e una tutela adeguata tutto potrebbe cambiare. Una volta istituite precise regole, che ne impediscano gli abusi, il whistleblowing è uno strumento a tutela dei cittadini, pericoloso solo per chi è a capo delle istituzioni, perché gli impone di non abusare del proprio potere.