LEZZI, MARTELLI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 884 di ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica
greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline»
(Tap);
premesso che:
il disegno di
legge in oggetto concerne la realizzazione di una infrastruttura
finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del
Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia.
All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'accordo che
si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi
relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del
progetto Tap, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) - che
l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni
provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel
proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazione
necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale, le quali non possono
logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva
ad un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel
rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici
individuati dal legislatore nazionale;
il progetto
in esame, per come delineato dal disegno di legge in questione, appare
suscettibile di incidere significativamente sul bene ambientale, senza
il necessario apparato di cautele legislative, tecniche ed
amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e
richieste dalla normativa europea sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del
1985) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE)
riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di
determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
va inoltre considerato, negli atti di pianificazione ed
indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo
costituzionalmente riconosciuto al sistema delle Autonomie territoriali
ed alle Regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la
Valutazione di impatto ambientale della Regione interessata dalla
localizzazione dell'opera, ha già valutato negativamente il progetto
Tap. Dalla ratifica può derivare quindi in assenza di profonde modifiche
tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale
- una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è
venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza
costituzionale;
considerato che:
appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti
esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al
rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto,
all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero ed alla
sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei
conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera
di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i
necessari requisiti di strategicità e rispondenza ad una corretta
pianificazione delle fonti energetiche, presentando, al converso,
numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi
rilevanza costituzionale;
una non adeguata
programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare
benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da
una attenta ed equilibrata normativa di tutela ambientale di sfociare
in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla
luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito
una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i
diversi attori del sistema, in primis i cittadini e le comunità che
vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione
infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera
conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto
all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui
dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta
una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata
e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando,
all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e ad
interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa
riferimento puntuale, configura da tempo il «diritto all'ambiente» come
diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui
articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento
della sua qualità nonché al principio dello sviluppo sostenibile;
nel valutare gli atti programmatori in materia
infrastrutturale ed energetica non si può procedere ad una generica
dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio
generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo
ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali.
La legge 8 luglio 1986, n. 349 ha conseguentemente riconosciuto come
diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la
salvaguardia, dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma
anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto
all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello
giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre
1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo -
titolare di diritti inviolabili sia come singolo sia come membro delle
formazioni sociali. nelle quali si svolge la propria personalità - ha un
diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche,
come membro delle comunità che frequenta ed ha quindi diritto
all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale
con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un
diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale ma anche in
quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va
inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità,
energie) appartenenti al singolo uomo ed alla umanità nel suo
complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle
comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in
esame non valorizza ed anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di
ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi
anni;
con riferimento al riparto di competenze, la
giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente
definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di
individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al
contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in
relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali
concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina
maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente
conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la
conformità non solo rispetto all'art. 117 Cost., bensì anche ai criteri
indicati dall'art. 118 Cost. nonché al più ampio principio di leale
collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del
2004), poiché le esigenze generali sottese ad un dato progetto o
procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio
coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il
principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da
assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali
ovvero alle fasi procedimentali, nell'attuazione della normativa in
materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture
strategiche ed energetiche;
la disciplina unitaria e
complessiva del bene ambiente inerisce infatti ad un interesse pubblico
di valore costituzionale primario (sentenza n. 161 del 1986) ed
assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di
settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto
che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle
qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto
dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito,
riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza
costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata ed
autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono
richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del
2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di
competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri
interessi e competenze». Ne deriva un «valore» costituzionalmente,
protetto, una sorta di materia «trasversale» (sentenze n. 507 e n. 54
del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione
statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli
propriamente ambientali;
l'inserimento della
materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza
esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il
Governo o la legge statale ad eliminare la preesistente pluralità di
titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare
contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori
esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato,
principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n.
636 del 2002 riafferma il «valore» costituzionalmente protetto della
tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative
di livello «inferiore» su materie quali il governo del territorio e la
tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto
(sentenze n. 407 del 2002, n. 536 del 2002 , n. 222 del 2003, numeri 226
e 227 del 2003, numeri 259 del 2004, 108,214 e 336 del 2005, n. 96 del
2003) sono se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti
capo a competenze differenziate. La sentenza n, 214 del 2005, chiarisce
che il principio di «leale collaborazione» richiede la messa in opera di
procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti
possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle
comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata
dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;
con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte Costituzionale sancisce che
l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia
necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere
disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Allorché interventi
individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del
territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di
insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo
sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di
attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di
collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio
gli interventi sono destinati a realizzarsi. Principio ribadito dalle
sentenze nn. 104 del 2008, e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in
oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale
profilo;
strettamente collegata alla tutela
dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la
salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'Uomo. La sfera di
competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata.
Pertanto. qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di
sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo
tra Stato e Regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento
di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente
elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale a partire dalla Sent. n. 219 del 1984. In riferimento
alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più
volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in
considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale,
adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad
essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del
2003 e n.6 del 2004). Ciò premesso, l'iter del progetto di cui al
disegno di legge appare allo stato non compiuta mente definito e
comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra
richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto
coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità
locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e
connesse;
il progetto non appare altresì
corrispondere ad una auspicata e coraggiosa Strategia Energetica
Nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche
asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso,
in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di
programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti
all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze
infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun
compimento, non rispondenti ad una pianificazione energetica rispettosa
delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia -
con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie
rinnovabili - ed attenta alle criticità internazionali che la opportuna
differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe
adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a
fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale
dell'opera, appaiono del tutto aleatorie - nel confuso quadro
programmatorio ed autorizzatorio in atto - le eventuali maggiori entrate
per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri
Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di
ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute ad una
non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui
l'opera viene ad inserirsi, meritevoli di approfondimento;
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 884.
il progetto non appare altresì
corrispondere ad una auspicata e coraggiosa Strategia Energetica
Nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche
asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso,
in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di
programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti
all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze
infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun
compimento, non rispondenti ad una pianificazione energetica rispettosa
delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia -
con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie
rinnovabili - ed attenta alle criticità internazionali che la opportuna
differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe
adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a
fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale
dell'opera, appaiono del tutto aleatorie - nel confuso quadro
programmatorio ed autorizzatorio in atto - le eventuali maggiori entrate
per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri
Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di
ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute ad una
non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui
l'opera viene ad inserirsi, meritevoli di approfondimento;